Resi e recesso: nuove regole per gli ecommerce

Dal 14 giugno 2014 sono entrate in vigore le nuove normative per adeguare la legge italiana alla direttiva UE 2011/83/CE (recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE) in materia di ecommerce e vendite a distanza.

La nuova direttiva ha l’obiettivo di «garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi».

L’adeguamento ai termini previsti dalla direttiva europea è obbligatorio e comporta le seguenti variazioni.

Informativa

Il commerciante è tenuto a fornire informazioni pre-contrattuali il più chiare e complete possibili: caratteristiche del prodotto o servizio, prezzo totale, identità e indirizzo del venditore, modalità di pagamento, termini del diritto di recesso.

È vietato inoltre ricorrere allo stratagemma delle caselle preselezionate per le opzioni extra rispetto all’acquisto: per le opzioni extra sarà obbligatorio lasciare la casella deselezionata di default, dando la possibilità al cliente di selezionarla in base alla propria volontà ed esigenza.

Recesso

Sale a 14 giorni (dai precedenti 10), da quando l’acquirente riceve la merce, il tempo massimo per ripensarci e restituire il prodotto o servizio acquistato online, per telefono o per corrispondenza.

Dopo aver comunicato la volontà di voler restituire la merce, ora il consumatore ha altri 14 giorni a disposizione per rispedire al negoziante i prodotti acquistati: entro questi stessi 14 giorni il commerciante deve provvedere a rimborsare la somma versata dall’acquirente per l’acquisto, comprensiva dei costi di spedizione.

Se i rivenditori intendono addebitare al cliente i costi della restituzione della merce (in caso di recesso) sono obbligati a specificarlo chiaramente e in anticipo. Se il venditore non adempie all’obbligo di informativa al consumatore sul diritto di recesso al momento della vendita, il limite del diritto di recesso viene prolungato di 12 mesi e il bene può essere restituito anche se danneggiato, senza alcuna responsabilità nemmeno sul minor valore.

Maggiorazioni

È vietato applicare maggiorazioni sulle tariffe applicate nel caso in cui l’acquirente scelga di non pagare in contanti ma attraverso carte di credito, di debito e forme di pagamento elettroniche (se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento). Analogo divieto nel caso in cui esista una tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e a distanza. I venditori dovranno indicare sempre e chiaramente ogni eventuale addebito supplementare.

L’autorità competente in materia di sanzioni è l’AGCM, Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il diritto di recesso non può essere applicato per le vendite a distanza:

  • di strumenti finanziari;
  • tramite distributori automatici;
  • tramite telefono pubblico;
  • per la costruzione e acquisto di beni immobili (per i contratti di locazione a distanza esiste invece il diritto di recesso);
  • per la fornitura di prodotti alimentari o di uso domestico corrente consegnati con scadenza regolare;
  • di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando è prevista una data o un periodo determinato per la fornitura (per esempio con prenotazione);
  • di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima di 10 giorni lavorativi;
  • di beni e servizi il cui prezzo è legato al tasso di interesse e non può essere controllato dal venditore;
  • di beni confezionati su misura o personalizzati
  • di prodotti audiovisivi o software sigillati aperti dal consumatore (per esempio un DVD sigillato);
  • di giornali, riviste e periodici;
  • di servizi di scommesse e lotterie.

 

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